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TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
- Art. 1 -
Fonti
1. Il presente Statuto è adottato in conformità alla l.r.
07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della
l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.
2. Esso rappresenta l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio
dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune con il concorso delle
rappresentanze della società civile organizzate nella Comunità.
- Art. 2 -
L'Autonomia
1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità
del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione,
con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
- Art. 3 -
La Comunità
1. La Comunità di Morgex è autonoma. Essa è ordinata
e organizzata nel Comune di Morgex, Ente di autogoverno nell'ambito dei
principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione
Autonoma Valle d'Aosta e dal presente Statuto.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini l'effettiva
partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa
del Comune.
3. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano
e le forme di proposta, partecipazione, consultazione e di decentramento
previste dal presente Statuto e dalla legge, scelte con cui individua
i propri interessi fondamentali.
- Art. 4 -
Il Comune
1. Il Comune, istituzione autonoma nell'unità della Repubblica,
è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la
sua popolazione e il suo territorio.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità,
sono esercitate secondo le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
le funzioni esercitate in forma associata con altri Enti sono disciplinate
da accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione
con gli stessi.
- Art. 5 -
Caratteristiche costitutive
1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di La Salle,
Pré-Saint Didier, La Thuile e Courmayeur.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito
al Comune definiscono la circoscrizione amministrativa sulla quale lo
stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. La sede del Comune è posta in Piazza Principe Tomaso e può
essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
4. Il Comune ha un proprio stemma e si configura come nel bozzetto allegato
al presente Statuto. Lo Stemma del Comune di Morgex è ufficialmente
rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni altro documento del Comune.
Il Gonfalone, anch'esso rappresentato nel bozzetto allegato al presente
Statuto, viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche
ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in
qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.
5. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma per fini che contrastino
con gli interessi del Comune o che ne ledano l'immagine.
6. Il regolamento disciplina l'uso e l'esposizione del gonfalone e dello
stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma e le relative
modalità.
- Art. 6 -
Il ruolo del Comune
1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità
stabilite dallo Statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più
idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali
espressi dalla Comunità e indirizza il funzionamento della propria
organizzazione affinchè provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare
pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali,
ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà.
4. Promuove e supporta iniziative di carattere culturale dirette alla
Comunità, con particolare attenzione a quelle volte alla salvaguardia
del principio della tutela delle tradizioni linguistiche e culturali locali
e alla valorizzazione del patois franco-provenzale.
5. Agevola e incoraggia quelle iniziative dei cittadini che si associano
al fine di conseguire l'elevazione del livello del benessere sociale ed
economico della Comunità e di quei settori di essa particolarmente
colpiti da necessità e da bisogni. In tale ambito rivolge particolare
attenzione alle Associazioni di Volontariato stimolando e favorendo ogni
forma di collaborazione tra le medesime per il raggiungimento di obiettivi
comuni.
6. Coordina l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati
per armonizzarli con le esigenze della Comunità.
7. Rappresenta gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti
pubblici e privati che esercitano attività o svolgono servizi attinenti
alla popolazione del territorio.
8. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della
Regione e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico
e sociale dei cittadini.
- Art. 7 -
L'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa del Comune si fonda sui principi
della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza
delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e
del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono
obiettivo primario degli organi comunali, dell'organizzazione e della
sua dirigenza.
- Art. 8 -
I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati
e approvati dal Consiglio o dalla Giunta, in base alle attribuzioni stabilite
agli articoli 20 e 26 del presente Statuto.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel
rispetto delle norme statali e regionali e dello Statuto.
3. Ai regolamenti divenuti esecutivi deve essere garantita la più
ampia diffusione nell'ambito della comunità anche attraverso la
pubblicazione su periodici a diffusione locale o avvalendosi dei moderni
mezzi telematici di comunicazione.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- Art. 9 -
Tutela della salute e della sicurezza sociale
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze,
il diritto alla salute. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio
di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori,
agli inabili e invalidi. Promuove una politica della salute, finalizzata
alla prevenzione e all'educazione sanitaria, attraverso convegni con la
partecipazione di esperti di settore e con l'informazione. Nell'esercizio
di tali funzioni il Comune privilegia ogni forma di collaborazione con
le Associazioni che operano nel settore e con le strutture sanitarie esistenti
nel territorio, anche attraverso l'utilizzo di personale da esse dipendenti.
2. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della
famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità,
assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impiego
di cura e di educazione dei figli.
3. Il Comune opera affinché sia garantito a tutti i cittadini il
diritto di accedere, di utilizzare le strutture e di circolare nel proprio
territorio nel modo più agevole, sicuro ed autonomo possibile,
anche eliminando barriere architettoniche esistenti e prevedendo protezioni
per i percorsi pedonali esposti a rischio.
- Art. 10 -
Tutela del diritto allo studio e delle attività rivolte ai giovani
1. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia
di diritto dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto
allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla
libertà di educazione.
2. Il Comune organizza e promuove politiche giovanili dello studio, delle
attività ricreative, ludiche, culturali, sportive, del lavoro e
della formazione per consentire presenza e partecipazione anche ai cittadini
che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età. Nell'ambito
di tali iniziative stimola la realizzazione di attività che salvaguardino
il diritto alla formazione bilingue e che siano dirette alla valorizzazione
ed all'utilizzo del patois franco-provenzale.
- Art. 11 -
Tutela e promozione della cultura locale
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale, anche
nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni, con particolare
riguardo alla soggettività del popolo valdostano.
2. Sostiene tutte le iniziative intraprese da enti, organismi e associazioni
culturali, volte alla tutela della cultura valdostana concorrendo alla
loro valorizzazione e contribuendo alla loro divulgazione, in modo da
renderle fruibili alla Comunità.
- Art. 12 -
Promozione dello sport e tempo libero
1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.
2. Sostiene e concorre alla promozione ed alla diffusione degli sport
tradizionali valdostani.
3. Per raggiungere tali finalità il Comune favorisce l'istituzione
di enti, organismi e associazioni ricreative e sportive; promuove inoltre
la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso
ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e singoli cittadini.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi e impianti
sono disciplinate dal regolamento che prevede anche il concorso alle spese
di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari
finalità di carattere sociale, di prevenzione sanitaria, o per
attività rivolte a particolari fasce di età.
- Art. 13 -
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente,
attuando piani per la difesa del territorio montano, del suolo, del sottosuolo
finalizzati al rispetto del giusto equilibrio idrogeologico e per la rimozione
delle cause di inquinamento.
2. Tutela e concorre allo sviluppo delle consorterie ed al razionale impiego
dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico,
paesaggistico e etnico garantendone il godimento alla collettività.
- Art. 14 -
Produzione, agricoltura, artigianato e turismo
1. Il Comune tutela l'agricoltura, riconoscendo alla medesima il ruolo
di elemento fondamentale e caratterizzante della realtà produttiva
locale e di attività di sostegno per ogni azione volta alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente.
2. Tutela le iniziative atte a sostenere e promuovere la commercializzazione
dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli derivanti
dalla produzione del settore vinicolo e lattiero caseario.
3. Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo
il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi
turistici e ricettivi.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo
a quello tradizionale che costituisce caratteristica distintiva della
realtà alpina, promuovendo ogni iniziativa volta alla sua valorizzazione.
5. Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione.
6. Promuove e sostiene le forme associative e di cooperazione nel settore
artigianale e di imprenditoria. Il Comune coordina e disciplina le attività
commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo,
al fine di garantire la migliore funzionalità dei servizi.
7. Il Comune intraprende ogni iniziativa volta ad incentivare e sostenere
forme atte a pubblicizzare l'attività svolta dalle realtà
produttive esistenti nel territorio anche attraverso mezzi moderni che
favoriscano lo sviluppo di un'azione sinergica volte a promuovere l'immagine
e l'offerta della comunità nella sua globalità.
- Art. 15 -
Assetto, tutela e utilizzo del territorio
1. Il Comune attua un organico e equilibrato assetto del territorio:
- favorendo la qualità degli spazi di lavoro e la dotazione di
infrastrutture e servizi ad essi connessi;
- attuando la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
nel rispetto del giusto equilibrio tra zone verdi e zone edificabili,
secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici
attuativi;
- privilegiando la creazione di spazi verdi pubblici nell'immediata vicinanza
e, ove possibile, all'interno del centro abitato;
- predisponendo strumenti di prevenzione diretti alla più ampia
tutela dell'ambiente.
- Art. 16 -
Servizi pubblici e forme di gestione
1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione
non possono essere esercitati direttamente, privilegia le seguenti forme
di gestione:
a) la delega alla comunità montana;
b) la partecipazione a consorzi iscritti alla sezione separata dell'Albo
Artigiani, o a Società di capitali anche a non prevalente capitale
pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati
alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali
non aventi rilevanza imprenditoriale.
- Art. 17 -
Principio delle azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna
1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere
gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al
mondo del lavoro, alla vita sociale, economica e politica.
TITOLO SECONDO: GLI ORGANI COMUNALI
Capo primo: ordinamento
- Art. 18 -
Norme generali
1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale,
il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco, ed i consiglieri sono eletti a suffragio
universale, secondo le disposizioni vigenti.
3. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica
della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze
stabilite dal presente Statuto nell'ambito della legge.
Capo secondo: il consiglio
comunale
- Art. 19 -
Ruolo e funzioni
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale,
determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero
dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità,
di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
- Art. 20 -
Competenze
1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali:
a) Statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia
parte;
b) regolamento del Consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte
IV della L.R. 07.12.1998 n. 54;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Spetta inoltre al Consiglio l'adozione dei seguenti atti:
a) i regolamenti comunali, fatta eccezione per il regolamento interno
che a termine dell'art. 26 del presente Statuto disciplina il funzionamento
della Giunta e per il regolamento per l'organizzazione degli uffici e
dei servizi dell'amministrazione comunale;
b) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche di cui alla
L.R. 12/96 e successive modificazioni;
c) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
d) la partecipazione a società di capitali;
e) la nomina della commissione edilizia;
f) gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari;
g) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali.
- Art. 21 -
Adunanze e convocazioni
1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e
straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per
l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro
il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione triennale
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del
giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le
disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto
almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno
è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro
ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento
su richiesta del Sindaco, di 5 consiglieri o di 250 elettori.
6. Nel caso in cui 5 consiglieri assegnati o 250 elettori lo richiedano,
con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti
giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo
nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.
- Art. 22 -
Funzionamento
1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento
interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la
convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. In ogni caso il regolamento dovrà prevedere il diritto di esprimersi,
anche nel corso delle adunanze, in patois franco provenzale; gli interventi
in tale lingua sono tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta
del Sindaco, del segretario, di un consigliere o di un assessore. Il testo
riportante la versione in patois franco-provenzale sarà riportato
nei resoconti consiliari, mentre il testo francese e/o italiano costituirà
l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione
degli atti ufficiali del Consiglio.
3. Il regolamento interno stabilisce inoltre:
a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) la composizione ed il funzionamento delle commissioni, costituite secondo
il principio della più ampia rappresentatività;
c) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità
e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria,
e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
g) la presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
h) l'organizzazione dei lavori;
i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché
degli atti adottati;
j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente,
può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee
della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
4. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari temporanee,
costituite con criterio proporzionale.
- Art. 23 -
Consiglieri
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità. Il loro status
è regolato dalla legge.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su
ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni,
proposte interpellanze e mozioni.
3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo
dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati
dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio
comunale.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune
ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento
del loro mandato.
6. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione
ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio mediante
deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta,
dei documenti relativi alle questioni stesse.
Capo terzo: la giunta comunale
- Art. 24 -
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e
la presiede, dal Vicesindaco, che ne fa parte di diritto, e da tre assessori,
nominati dal Sindaco.
2. Il Sindaco, in accordo con il Vice Sindaco, può scegliere gli
Assessori anche tra persone esterne agli eletti nel Consiglio comunale,
purché queste oltre a rispondere a requisiti di competenza ed esperienza
tecnico-amministrativa, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità
e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale; tali assessori
partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti
concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri,
di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri
atti rivolti al Consiglio.
3. Il Sindaco deve dare adeguata comunicazione delle formazione della
Giunta al Consiglio nella prima seduta consigliare successiva alle elezioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio.
5. Le dimissioni, la cessazione o la revoca dall'ufficio di Assessori
devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza e
comunque entro trenta giorni.
- Art. 25 -
Ruolo e competenze
1. La Giunta comunale è organo esecutivo di collaborazione del
Sindaco per l'attività del Comune. In coerenza con l'indirizzo
politico-amministrativo determinato dal Consiglio esercita l'attività
di iniziativa di amministrazione, di promozione e di raccordo con gli
organi di partecipazione. Compie tutti gli atti di amministrazione che
per legge e per il presente Statuto non siano riservati al Consiglio comunale,
al Sindaco, al Segretario comunale ed ai funzionari dirigenti.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità,
della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
4. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del
Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal
Consiglio.
5. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi
idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio
delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla
legge statale e regionale nonchè dal presente Statuto.
6. Opera scelte nell'ambito della disponibilità amministrativa,
con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle priorità.
7. Approva i progetti, i programmi esecutivi e adotta i provvedimenti
che comportino impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio ad essa
assegnati.
8. Può definire e approvare le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, concernenti opere, servizi e la materia urbanistica, fatte
salve le competenze consiliari.
9. Riferisce, al termine di ogni seduta del consiglio comunale, sulla
propria attività e sull'esecuzione dei programmi.
- Art. 26 -
Esercizio delle funzioni
1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza
dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità
delle sue adunanze è necessaria la presenza di tre dei suoi componenti.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco o, in caso di sua assenza,
dal Vicesindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno
degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza,
dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è
assunta dall'Assessore più anziano d'età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio
della potestà collegiale della Giunta. Esercitano funzioni di propulsione.
4. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento
interno, approvato a maggioranza assoluta dai suoi componenti, disciplina
la convocazione ed il funzionamento della Giunta.
Capo quarto: il sindaco e il vicesindaco
- Art. 27 -
Il Sindaco
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e
diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è
membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente
formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République
italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste,
de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration
et pour le bien public", ovvero "Giuro di osservare lealmente
la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma
Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione
e per il bene pubblico.".
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita
funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del
governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle
leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività
degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di
ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause
di cessazione dalla carica.
- Art. 28 -
Competenze amministrative
1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo
responsabile dell'amministrazione dell'ente;
b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale
o dai regolamenti;
c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
d) coordina l'attività dei singoli assessori;
e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste
dalla legge regionale;
f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce
direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e
di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e
servizi;
g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
h) può delegare propri poteri ed attribuzioni al Vicesindaco ed
ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
j) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
k) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti;
emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.
28 L.R. 07.12.1998 n. 54;
l) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa;
m) procede alla revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di
dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
n) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze
presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto, a
coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei
medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti
delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli
utenti;
p) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro
sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede,
sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza
del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella
prima adunanza successiva;
q) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse
del Comune;
r) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi
di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.
- Art. 29 -
Competenze di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche
riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini
e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa
parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente
tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio
comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio
ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- Art. 30 -
Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed
è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti,
presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento,
con la stessa formula prevista nell'art. 27 comma 2 del presente Statuto.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il Vicesindaco assume
tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni
proprie al Vicesindaco.
TITOLO TERZO: UFFICI DEL COMUNE
- Art. 31 -
Organizzazione degli uffici
1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività
per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali
di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'attività svolta da ciascun dipendente;
d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del
personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione,
la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e
funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente
è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi,
che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione
delle determinazioni della Giunta nonchè delle direttive del Sindaco,
dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati
dal presente Statuto.
4. Al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizi competono tutti
i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se
richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
6. Il Segretario comunale ed i Responsabili di servizi formulano pareri
ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla
Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
- Art. 32 -
Il Segretario comunale
1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico
impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura
la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale,
consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di
garanzia, secondo le disposizione di legge e dello Statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività
di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli
strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce
alla Giunta.
4. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte
di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi
collegiali comunali.
5. Esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo
nei confronti degli uffici e del personale.
6. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione,
con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge regionale
e dal regolamento.
- Art. 33 -
Pubblicità degli atti del Comune
1. Il Sindaco individua presso il Municipio un apposito spazio da destinare
ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni,
dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che
devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto
ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità,
la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli
atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne
certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.
TITOLO QUARTO: ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE
- Art. 34 -
Principi
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato
dalla normativa regionale e statale oltre che dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle
rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti
dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti
ai principi fissati dalle leggi a tutela dei diritti del contribuente;
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere
osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito
delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
TITOLO QUINTO: COLLABORAZIONE E RAPPORTI
CON ALTRI ENTI
- Art. 35 -
Lo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla
legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglio funzionamento
a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale
Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel
proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato,
nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle
stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che asicura la
copertura dei relativi oneri.
- Art. 36 -
La Regione
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite
dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche
della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi
della comunità locale.
2. Il Comune, nell'attività di programmazione di sua competenza,
si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi
regionali.
- Art. 37 -
La Comunità montana
1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio, può delegare alla comunità
montana l'esercizio delle funzioni del Comune che riguardino ambiti locali
da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione
dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia,
dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territorali.
2. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza
e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dalla legge, sulle
materie delegate.
3. Il Sindaco o, su delega espressa, il Vicesindaco, fanno parte del Consiglio
della Comunità Montana, unitamente a due rappresentanti, nominati
rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio.
4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni
dalla proclamazione degli eletti.
5. Il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso
la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano
le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello
comunale.
6. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in
forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni,
che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale,
tra il Comune e la comunità montana.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso
la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse
finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
- Art. 37bis -
Forme associative e di cooperazione
1. Il Comune, qualora il perseguimento di determinati obiettivi corrisponda
all'interesse anche di altri enti o soggetti, siano essi pubblici o privati,
privilegia l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione di servizi
e di progetti di sviluppo.
A tal fine il Comune si avvale degli istituti previsti dalla legge attraverso
la stipula di accordi ed intese di cooperazione.
2. In applicazione ai principi di cui al comma 1, il Consiglio comunale
approva apposite convenzioni che dovranno stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari,
i reciproci obblighi e le rispettive garanzie.
TITOLO SESTO: PARTECIPAZIONE POPOLARE
- Art. 38 -
Partecipazione popolare
1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione
popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative,
al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità
e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi
dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi,
che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi,
anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire
il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione
di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari
problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune
sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti
e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
- Art. 39 -
Assemblee consultive
1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri
consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco,
su proposta di otto consiglieri e di 250 elettori, entro quarantacinque
giorni dalla data di presentazione della proposta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in
merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando
adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni
da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento
in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono
provvedere alla relativa convocazione.
- Art. 40 -
Interventi nei procedimenti
1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità,
buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità
dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo
hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità
previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei
destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario,
si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare
l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La partecipazione al procedimento amministrativo deve avvenire secondo
le modalità stabilite al capo III della L.R.18/1999.
- Art. 41 -
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le
consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze
in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario
o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa
della questione
- Art. 42 -
Petizioni
1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni
o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di
Comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono
stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e,
entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari
o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della
questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la
petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative
e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse
entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Sono considerate irricevibili le petizioni, che non presentino i seguenti
requisiti:
a) essere sottoscritte da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza
le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità,
ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione
la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione
e sede della medesima;
b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi
o comportamenti sollecitati;
c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
d) indicare nominativo e recapito cui inviare le comunicazioni previste
al precedente comma 4.
- Art. 43 -
Proposte
1. Duecentocinquanta cittadini possono presentare proposte per l'adozione
di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla
presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con
i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale
nonchè con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla
presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo
nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto
del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti
proponenti
- Art. 44 -
Referendum
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività
pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi
in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle
materia indicate nel successivo comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni
elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto,
sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente
alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
a) dalla Giunta comunale;
b) da 8 consiglieri comunali;
c) da 300 elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti refendari viene esaminata da apposita
commissione tecnica nominata dal Consiglio Comunale e formata da almeno
tre membri di comprovata conoscenza delle materie giuridiche, previo parere
espresso dal segretario comunale. Il parere di ammissibilità deve
essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi
giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo
alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della
Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3 del presente
articolo.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la
maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole
della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio
del Comune e nel bollettino ufficiale della regione.
- Art. 45 -
Effetti dei referendum propositivi e consultivi
1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro
sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco,
il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi
è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti
dell'organo competente.
- Art. 46 -
Accesso
1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività
dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle
organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito
il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni
e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità
definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla
legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità
dei fascicoli.
- Art. 47 -
Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni
previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei
ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile
nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
1. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta
attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle
informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché
all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque
riguardino i soggetti interessati.
TITOLO SETTIMO: NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 48 -
Revisione dello Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 300 cittadini per proporre modifiche
od integrazioni allo Statuto mediante la presentazione di una proposta
redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 43, fermo
restando quanto disciplinato dagli artt. 44 e 45.
3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio
comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni alla
Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.
- Art. 49 -
Norme finali
1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello
Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili
con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione
sopravvenuta entro sei mesi.
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